Art. 2.
(Contratti di lavoro a tempo determinato).

      1. Il contratto di lavoro concernente i lavoratori economicamente dipendenti di cui all'articolo 2094, primo comma, del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è stipulato di regola a tempo indeterminato.
      2. A parziale deroga di quanto stabilito dal comma 1, è tuttavia consentita l'apposizione di un termine finale di durata al contratto di lavoro economicamente dipendente quando ciò è richiesto:

          a) dal carattere stagionale dell'attività lavorativa, come risultante dall'elenco delle attività stagionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Detto elenco può essere successivamente modificato o integrato con le medesime modalità. Nelle more dell'emanazione del decreto si fa riferimento all'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;

          b) da punte stagionali di intensificazione dell'attività produttiva;

 

Pag. 6

          c) dall'esigenza di sostituire lavoratori assenti, con l'esclusione di assenze dal lavoro giustificate dalla legislazione vigente sul diritto di sciopero;

          d) dall'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale;

          e) dall'esecuzione di lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate;

          f) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi;

          g) in tutte le ulteriori ipotesi definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale e applicati dal datore di lavoro.

      3. In relazione alle ipotesi previste dal comma 2 i contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono in via esclusiva la percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine rispetto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza nell'impresa al 1o gennaio di ciascun anno.
      4. L'apposizione del termine ai sensi del comma 2 è priva di effetto se non risulta da atto scritto nel quale devono essere indicate le relative causali giustificative.
      5. In tutti i casi di legittima apposizione del termine è riconosciuto al lavoratore il diritto di precedenza ove il datore di lavoro effettui, entro un anno dalla scadenza del termine, nuove assunzioni. Il contratto di lavoro a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato quando il lavoratore, nel quinquennio precedente, ha già lavorato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro per almeno diciotto mesi, anche non continuativi. L'eventuale violazione, da parte del datore di lavoro, del diritto di precedenza non impedisce il perfezionamento del requisito.

 

Pag. 7


      6. L'onere della prova della obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato sia l'eventuale temporanea proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.
      7. Il lavoratore economicamente dipendente il cui contratto di lavoro non è a tempo indeterminato, indipendentemente dalla denominazione giuridica di quest'ultimo, ha diritto a un versamento previdenziale e assicurativo giornaliero, a carico del datore di lavoro, superiore del 10 per cento rispetto ai versamenti previsti dalla legislazione vigente per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Il presente comma si applica anche ai lavoratori che prestano la loro opera secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 2094 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, anche in forma occasionale e verso una pluralità di committenti con autodeterminazione dei tempi e dei modi di lavoro. Ai sensi del presente comma sono invece esclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato nonché i lavoratori assunti ai sensi del comma 2, lettere a), c), f) e g).
      8. Le disposizioni del presente articolo costituiscono attuazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, di attuazione della medesima direttiva, è abrogato, ad eccezione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, del comma 1 dell'articolo 4, degli articoli 6, 7 e 9 e dei commi 1, 4 e 6 dell'articolo 10.